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Il NOSTRO STATUTO

APS Pandora artiste ceramiste – ETS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E’ costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: <<Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) Pandora Artiste Ceramiste>>assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.  L’acronimo E.T.S ed APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Cava de’ Tirreni (SA) in Via G. Mazzini n.223

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’associazione è contraddistinta dal logo descritto di una spirale a tre spire di diverso colore rappresentante la vita che si diparte da un cuore questo segno distintivo e identificativo dell’Associazione è inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima associazione.

AI Sensi dell’Art. 21 del D.Lgs.  3 luglio 2017, n.  117 e successive modifiche

l’APS Pandora Artiste Ceramiste opera in totale assenza di scopo di lucro e non essendo destinata alla realizzazione di profitti, reinveste gli utili interamente per gli scopi organizzativi.

L’Associazione è costituita da un numero non inferiore di sette persone.

ART. 2 (Statuto)                                                                      

L’A.P.S.  Pandora Artiste Ceramiste è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità, Obiettivi, Scopi e Attività)

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare promuovendo attività espositive, educative, culturali, turistiche, economiche e ricreative che trasmettano a tutti l’interesse per la conoscenza della storia, della tecnica e dell’identità territoriale proprie della ceramica artistica-artigianale e delle arti applicate al fine di sostenere l’affermazione di donne artiste – ceramiste nell’autonomia culturale e professionale. L’associazione inoltre promuove e sostiene la creazione di una rete, in ambito professionale e culturale, tra “artiste-ceramiste” nazionali e internazionali, finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze.

L’ attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo preminente dell’attività di volontariato dei propri associati è, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Leg. 117/2017 e s. m. i., “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5”;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ancora esistente; sostenere la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico di cui alla legge 1 giugno 1939, m.1089, e del Codice dei Beni Culturali del 2 maggio 2004, configurandosi quale struttura consultiva specialistica e di sostegno tecnico ed organizzativo di tutti i beni che saranno ad essa affidati da privati e da enti pubblici. In particolare l’associazione si propone di favorire e divulgare la cultura e la conoscenza delle realtà ed attività artistiche e artigianali ceramiche presenti sul territorio nazionale e specifiche realtà territoriali sia locali che internazionali con le quali l’Associazione si andrà a confrontare anche istituendo delle sezioni periferiche come di seguito specificato.

l fine è di sostenere l’affermazione di donne artiste-ceramiste nell’autonomia culturale e professionale. L’associazione quindi promuove e sostiene la creazione di una rete, in ambito professionale e culturale, tra “artiste-ceramiste” nazionali e internazionali, finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole competenze delle artiste-ceramiste, le tecniche di produzione antiche e moderne e l’impiego dei diversi manufatti.

In osservanza dell’art. 9 della Costituzione Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, l’associazione si propone di collaborare con tutte le associazioni, le organizzazioni, le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati.

A tal fine l’associazione punta a: – creare uno spazio d’iniziativa culturale che produca una forte crescita della conoscenza di queste antiche arti, sia tra il pubblico sia al suo interno; –  promuovere iniziative di scambio culturali e d’incontro per contribuire con  ogni mezzo alla difesa e incentivazione dell’arte ceramica e delle arti applicate; – realizzare o partecipare, negli ambiti disponibili, a eventi, incontri didattici, stages, fiere, mostre, iniziative pubbliche e mercati tematici, promuovendo così una diffusione e presenza visibile delle opere e delle artiste- ceramiste; – promuovere istruzione, formazione, corsi, aggiornamento, divulgazione, incontri, convegni, Festival, seminari; – favorire la realizzazione di reti telematiche e relazionali con altre associazioni e categorie;- organizzare e gestire centri di documentazione e di studio, mostre ed esposizioni museali, temporanee e permanenti, percorsi turistici storico-culturali o didattico-scientifici;- curare direttamente e indirettamente la redazione di libri e libri-cataloghi di mostre espositive e/o  prodotti     editoriali cartacei e multimediali;- realizzare inventariazioni e catalogazioni di ceramiche antiche e moderne per esposizioni museali e non;- progettare/allestire e gestire aree espositive temporanee, parchi didattici e archeologici, gallerie e realtà museali .

Scopo dell’Associazione é di consolidare e promuovere l’universo femminile attraverso le opere di artiste ceramiste, reagendo alle difficoltà odierne della crisi economica e culturale.

L’Associazione richiama l’attenzione sull’impegno delle stesse artiste e si propone di riflettere sul ruolo della donna nella società, attraverso un connubio tra la salvaguardia del nostro patrimonio storico, artistico – culturale e le esperienze creative in corso.

L’Associazione testimonia l’impegno incessante nel valorizzare le eccellenze del nostro territorio, puntando al ritorno e alla conoscenza dello stesso patrimonio, ad una sinergia (inter)relazionale e all’esigenza sempre maggiore tra il mondo contemporaneo, sociale ed economico. L’attività della associazione persegue le sue finalità tramite i suoi progetti fondanti  – anche se il Consiglio Direttivo è autorizzato ad  attivare  ulteriori progetti se ritenuti utili –  e che attualmente sono: il progetto “ceramica donna”, “Matres Festival internazionale della ceramica al femminile”, “Pandora Ability” espressamente dedicato alle persone diversamente abili al fine di promuovere il lavoro come strumento di aggregazione ma soprattutto espressione e compimento del proprio essere. L’obiettivo è sostenere la condizione di benessere psicofisico delle persone diversamente abili inserendole in una specifica esperienza sociale e lavorativa; da ultimo il progetto “CeramicAlta” atto a valorizzare la produzione ceramica di nicchia appartenente all’Alto artigianato anche come manifestazione  dell’intenzione espressa nella firma della Carta Internazionale  dell’alto artigianato artistico di cui l’Associazione è stata prima firmataria in Campania e sua promotrice anche al tavolo Regionale. Il consiglio direttivo è deputato alla nomina dei responsabili organizzativi dei progetti sopra citati solo ai fini realizzativi. I progetti elencati sono evidenziati dall’ utilizzo dei loghi seguenti: ”A” Progetto Ceramica Donna: la siluette di un corpo femminile con tre linee c curve distinte a simulazione dei capelli; Logo” B “Pandora Ability: la scritta ability presenta la seconda i sottolineata dall’inserimento della siluette femminile del logo ceramica donna. Logo” C” Matres: immagine stilizzata di una mater matuta seduta su un trono ripartito da cinque archi a significare il legame con la Campania e con la città di Cava de’ Tirreni e la scritta “ceramicAlta” per l’ultimo progetto.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione con l’obbligo di informare l’assemblea dei soci.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L’associazione di promozione sociale opera precipuamente nel territorio della Regione Campania e, su delibera del consiglio direttivo, può istituire una o più sedi decentrate o distaccate sul territorio nazionale ed internazionale, con o senza una loro autonomia organizzativa ed economica, anche al fine di svolgere attività di promozione ed espansione delle finalità stesse dell’Associazione. La sede Centrale può  nominare, con delibera del consiglio direttivo per le sedi Decentrate, un socio responsabile con solo poteri organizzativi. Le sedi Distaccate, su  delega  della sede centrale, istituite e regolamentate  con delibera del consiglio direttivo, possiedono  autonomia economica ed organizzativa, adottano un loro Statuto in conformità  a quello della sede Centrale , con bilancio e organi statutari autonomi, trattengono  per loro il 60% della quota associativa, possono ricevere contributi dalla sede centrale disciplinati con apposito regolamento, possono ricevere contributi da enti o singole persone  con gestione autonoma nel rispetto delle indicazioni  della sede Centrale, possono promuovere  iniziative  e/o effettuarle di concerto con la sede Centrale e/o su Sua espressa richiesta. Le sedi distaccate sono tenute a comunicare periodicamente l’attività svolta ed il bilancio preventivo e consuntivo. Si evidenzia che tutte le attività svolte effettivamente dall’Associazione oltre a rientrare da quelle previste dalla legge, mantengono una stretta coerenza con le previsioni statutarie. L’esercizio di attività diverse, rispetto a quelle d’interesse generale previste dalla normativa vigente è subordinato al fatto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle d’interesse generale. L’individuazione di dette attività potrà essere successivamente operata dal Consiglio Direttivo che dovrà redarre un puntuale elenco delle attività diverse esperibili da portare a conoscenza di tutti i soci.

ART. 6 Ammissione Soci

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che si occupano, ognuna per le proprie competenze, di ceramica artistica e arti applicate e che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale con lealtà, generosità, passione, iniziativa e fedeltà allo spirito dell’associazione stessa e nel rispetto delle sue disposizioni e regolamentazione vigente. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge che è di 7 (sette) soci. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 15 gg motivandola. L’aspirante associato può, entro 15gg. giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.                                                                      I Soci si distinguono in:

a) Fondatori: persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo e lo statuto che permangono nell’Associazione ed hanno gli stessi diritti degli associati ordinari; b) Ordinari: persone fisiche che svolgono un’attività nel campo della ceramica artistica – artigianale e delle arti applicate e vogliono aderire all’associazione apportando il loro impegno personale e professionale.

c) Sostenitori: persone fisiche che con opere, sovvenzioni, collaborazioni o altre forme di partecipazione contribuiscono alla vita dell’associazione e versano contributi speciali straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) Onorari: persone fisiche le quali, si sono distinte in modo particolare nell’ambito d’interesse dell’associazione. Il Consiglio Direttivo all’unanimità, su proposta di almeno un componente dello stesso, riconosce tale qualifica onorifica,

e) Privilegiati in quanto facente parte di una Categoria Protetta senza pagamento della quota associativa e con solo parere consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può suddividere con proprio deliberato i Soci in :

Senior, b) Master e c) Junior e definizioni similari solo ai fini del riconoscimento delle diverse esperienze e competenze acquisite dai soci in materia.

Pur con le precedenti diverse denominazioni, il rapporto associativo è unico e uniforme, ispirato a principi di democrazia e uguaglianza e l’associazione garantisce la parità dei diritti e doveri dei soci.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

    Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto, se maggiori d’età, di

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa, denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore e il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea dei Soci che per il corrente anno è fissata in 100 (cento) euro e non è frazionabile. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese che devono essere: effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: e eventuali eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l’associazione si propone. Le preclusioni, limitazioni, esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato e ratificata alla Assemblea dei Soci.

L’associato può ricorrere alla assemblea dei Soci entro tre mesi dal giorno di notifica della deliberazione di esclusione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’associazione:

•          Assemblea degli associati

•          Consiglio Direttivo

•          Presidente

•          Organo di controllo

•          Organo di Revisione

ART. 11 (L’assemblea )

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

E’ l’organo sovrano. I soci Fondatori ed Soci Ordinari, I soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati. Si applica l’articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.  I soci Sostenitori, Onorari ed i minori di età partecipano ai lavori dell’assemblea, hanno diritto di parola solo ai fini consultivi. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, SMS spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o nel sito dell’Associazione –Area Riservata, qualora attivo.

 L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria si può svolgere in modalità on line su piattaforma per video conferenze in ossequio alla normativa vigente in materia stata a condizione che sia verificata l’identità di ogni singolo associato e che a tutti gli intervenuti è  consentito  di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno.

I voti sono palesi, per alzata di mano, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale e tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

•          determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

•          approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

•          nomina e revoca i componenti degli organi sociali ivi compreso il Presidente della Associazione

•          nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

•          delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

•          delibera sull’esclusione degli associati e nella eventualità di un loro ricorso;

•          delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

•          approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

•          delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

•          delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’eventuale istituzione di un Comitato Tecnico che svolge un ruolo consultivo, anche di natura fiscale, rispetto alle decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, il quale, con apposito regolamento, ne disciplina la composizione, scopi e funzioni

•          delibera l’entità delle quote sociali

•          delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in videoconferenza su apposita piattaforma, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato ed a condizione che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea (inteso come votazione nell’ambito della stessa sessione) sugli argomenti all’ordine del giorno. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.                                                

 RT.14 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria, che si riunisce con le modalità di voto previste dall’  11 e dall’art.13, modifica lo statuto dell’associazione, in prima e seconda convocazione che avviene dopo almeno 6 ore, a maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti   in proprio o per delega NEL NUMERO MASSIMO DI DUE PER DELEGATO   e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati                                                                                  

ART. 15 (Collegio Direttivo)

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.                                                                Il Collegio Direttivo è composto da numero che va da a 5 a 9 componenti eletti dall’ assemblea tra le persone fisiche, associate con diritto di voto. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Dura in carica per n.5 (cinque) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limitazioni del numero dei mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di conflitto d’ interessi degli Amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.  Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva della assemblea.                                                                                                                                   In particolare, tra gli altri compiti:

•          amministra l’associazione,                                                           

•          attua le deliberazioni dell’assemblea,

•  predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

•          predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

 •         stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

 •         cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

•          è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS,

•          disciplina l’ammissione ed esclusione degli associati

•          accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

•            ha la facoltà di costituire comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione; in particolare al fine di aggiornare ed estendere l’efficacia della propria azione, da sottoporre al vaglio della Assemblea.

•          Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla surroga nominando i primi tra i non eletti.

 ART. 16 (Il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario, Tesoriere)

Il Presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Il Presidente coordina le attività dell’associazione, individua con gli altri organi le iniziative da intraprendere per il conseguimento del fine proposto dall’ associazione, partecipa attivamente alla promozione delle iniziative, rappresenta l’associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato senza limitazione nel numero di mandati, cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, svolge la straordinaria amministrazione e sulla base delle direttive ricevute riferisce in merito all’attività compiuta.                                                                                                                                                              Il Presidente attribuisce la funzione di Segretario ed il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice- Presidente ed un Tesoriere che decadono al termine del mandato del Presidente.

Il Segretario oltre che a svolgere tutte le funzioni attinenti l’incarico, verbalizza i verbali delle riunioni, segue pratiche di tipo amministrativo e cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, redige la contabilità provvedendo agli incassi e ai pagamenti delle spese gestionali. Segue tutte le operazioni commerciali e fiscali. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili;

predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnato da idonea relazione contabile.

Con delibera del Consiglio Direttivo è autorizzato a operazioni di prelievo e pagamenti di atti amministrativi ordinari.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.                                                                                                                                                       L’organo di controllo:

•          vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione;

•          vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

•          esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

•          attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18  (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/201 e s.m.i. ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati è tenuto a cura del Consiglio Direttivo

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari e dei dipendenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

•          quote associative;

•          contributi pubblici e privati;

•          donazioni e lasciti testamentari;

•          rendite patrimoniali;

•          attività di raccolta fondi;

•          rimborsi da convenzioni;

•          ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 21 (I beni)

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23  (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del         D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale possono -ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.– assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei volontari impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e al cinque per cento del numero degli associati. I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per

malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18

del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 28 (Responsabilità dell’associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell’associazione)

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

L’ Associazione ha una durata illimitata In caso di estinzione o scioglimento, il

patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1.         Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

2.         L’acronimo ETS (ENTE TERZO SETTORE) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore.

Statuto Approvato dall’Assemblea Sociale del  21 dicembre 2020

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